Seguici su

SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

Pubblicata il 11/12/2017

Si ricorda ai proprietari, agli affittuari ed agli inquilini delle case ed agli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti sopracitati dovranno provvedere all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
E’ vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti dai luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

 

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto