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FAQ ristorazione: che cosa si può, che cosa non si può

Pubblicata il 27/04/2021

In questi giorni di riaperture graduali della attività di ristorazione, tante sono le incertezze su che cosa sia consentito e che cosa no. Sulla base della normativa vigente la Polizia locale di Montegrotto Terme ha reso disponibili queste domande con risposte ad uso degli esercenti e degli avventoti.

  1. Si può SERVIRE un caffè (od una pasta, un gelato od un panino) al banco?

SI, ma al banco lo si può SOLO SERVIRE, cioè consegnare … per l’asporto od il consumo all’esterno del locale di somministrazione: UNA COSA È SERVIRE ED UN'ALTRA È CONSUMARE.

ATTENZIONE: il cliente NON PUO’ MAI CONSUMARE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELL’ESERCIZIO DI RISTORAZIONE O NELLE ADIACENZE DELLO STESSO QUANTO IVI ACQUISTATO, siano alimenti o bevande, ma deve farlo successivamente, ad esempio presso la propria abitazione/ufficio (al limite dentro la propria auto).

Questo anche nel caso “di prelievo” in autonomia da parte del cliente degli alimenti e delle bevande (ad esempio da dentro una vetrina frigo “a libero servizio”).

Ovviamente se il cliente/avventore effettua tale “prelievo” o si fa servire al banco dal titolare dell’esercizio e poi si siede al tavolo all’aperto a ciò destinato (prevedibilmente nell’adiacenza dell’esercizio in questione e messo a disposizione dal titolare dell’attività in questione) ed ivi consuma gli alimenti e le bevande la situazione è rispettosa della norma in quanto tale fattispecie è prevista dalla stessa.

Ovviamente nulla osta a che un cameriere prenda l’ordine/comanda e poi serva i clienti/avventori direttamente al tavolo all’aperto.

Si ritiene rispettosa della norma anche la situazione in cui un cliente, tra le 5,00 e le 18,00, acquista un gelato (od un trancio di pizza) per asporto da un esercizio di ristorazione e poi lo consuma, ad esempio, su di una panchina a lato strada ma a debita distanza da tale esercizio.

Si ricorda che dalle 18,00 alle 22,00 è previsto un esplicito divieto di consumo di alimenti e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico anche NON nelle adiacenze dell’esercizio di ristorazione.

Nell’occasione si ricorda, altresì, che dopo le 22,00 (e fino alle 05,00 - durante il cosiddetto coprifuoco) è vietato anche solo spostarsi senza giustificato motivo: immaginiamoci consumare alimenti e bevande per strada …

 

  1. I bar (e le altre attività identificate dal codice ATECO 56.3 quale attività prevalente) devono cessare la vendita per asporto alle 18,00?

Ci sarebbero diverse argomentazioni per dire di NO, in quanto una lettura sistemica del DPCM 02/03/2021 farebbe ritenere privo di ragionevolezza ed implicitamente “abrogato” il divieto di asporto degli alimenti e delle bevande a dette attività dalle 18,00 alle 22,00 quando, nel medesimo lasso temporale, si può effettuare la somministrazione ai tavoli all’aperto e gli spostamenti delle persone fisiche sono “liberi”.

È però prudente, in sede di prima applicazione ed in attesa di indicazioni ministeriali, non effettuare l’asporto dopo le 18,00 per evitare effetti poi non facilmente gestibili sulla MOVIDA serale.

Si ricorda che, comunque, dalle 18,00 alle 22,00, vi è il divieto di consumare alimenti e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico: ovviamente esclusi quelli all’uopo dedicati “al consumo” (cioè quelli ove vi sono, gestiti dagli esercenti, i tavoli all’aperto).


 

  1. Le mense ed i catering continuativi su base contrattuale possono continuare a servire AL CHIUSO in ZONA GIALLA?

 

Si ritiene di SI, anche se l’inciso inserito nel comma 1 dell’art. 1 del DL n° 52/2021 “svolte da qualsiasi esercizio” fa sorgere qualche dubbio.

Tali dubbi si possono, però, superare, con una lettura sistemica del DPCM 02/03/2021 che fa considerare completamente privo di ragionevolezza una interpretazione/applicazione che vieta dette attività nelle ZONE GIALLE e le consente esplicitamente, invece, nelle ZONE ARANCIONI e ROSSE. 

 

  1. Cosa si intende per “all’aperto”?

 

Un tavolo posto su un’area senza nessuna copertura e nulla attorno (nulla ad una distanza ragionevole …), è certamente collocato all’aperto.

Si ritiene, però, che un tavolo (dove deve avvenire la consumazione) possa essere considerato ugualmente collocato all’aperto qualora sia posizionato al di sotto di portici, tettoie e coperture di materiale vario, anche impermeabile, verande, loggiati, balconate, dehors o sotto ombrelloni o strutture similari, nella misura in cui questi sono aperti (cioè senza ostacoli di vario tipo e l’aria vi può girare liberamente) almeno su tre lati.

Se la veranda o il portico in questione è circondato da strutture in materiale plastico, vetro od altro su guide scorrevoli od altrimenti rimovibili queste devono necessariamente essere “accumulate” o rimosse in modo da lasciare passare liberamente l’aria “corrente” almeno su tre lati, in quanto altrimenti si incorrerebbe in una sorta di “locale” o luogo chiuso dove è vietato svolgere l'attività di ristorazione fino al 31/05/2021.

Volendo guardare il tutto da un punto di vista “più tecnico”, cioè della geometria solida, si ritiene possa considerarsi collocato all’aperto anche un tavolo posto all’interno di una ideale struttura solida che risulti non delimitata fisicamente, anche temporaneamente, per almeno il 50 % della sua area della superficie totale.

Ad ogni buon fine si precisa che le “gallerie coperte”, interne ai centri commerciali, ai parchi commerciali ed alle altre strutture ad essi assimilabili NON POSSONO essere considerate luoghi aperti ai fini del rispetto della normativa in questione, anche se l’area di sedime è di uso pubblico od aperta al pubblico.

 

  1. I circoli privati possono consegnare a domicilio, vendere per asporto e somministrare alimenti e bevande ai loro associati?

 

SI: i circoli ricreativi, culturali e sociali che hanno la qualifica di ETS possono sicuramente continuare a consegnare a domicilio ed effettuare ristorazione per asporto (in pratica vendere …) alimenti e bevande ai loro associati.

Più complessa la situazione è, invece, se vogliono effettuare (ovviamente sempre e solo ai soli loro soci) un’attività di somministrazione vera e propria, cioè il consumo in loco, al tavolo all’aperto, come possono fare i Pubblici Esercizi, in quanto la somministrazione degli alimenti e delle bevande per i circoli è lecitamente effettuabile solo all’interno (quindi al CHIUSO …) dei loro locali - questo è esplicitamente previsto dall’art. 4 del DM n° 564/1992 (I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici …) e dal DPR n° 235/2001.

Alcuni TAR ritengono però superabile questo “vincolo” se la somministrazione avviene all’aperto ma all’interno, comunque, di “una struttura”, cioè ad esempio di un’area recintata ed “inaccessibile” ai non soci, qualora vi si possa entrare solo attraverso “un filtro” umano (vi è del personale che presidia, anche con un controllo da remoto, i varchi e controlla che chi entra sia effettivamente un socio) o fisico (cancelli o porte con apertura a badge o con un altro sistema di identificazione del socio, ovvero con una chiave in possesso dello stesso).

Per i Circoli Privati la situazione si sbloccherà in modo inequivocabile, con riferimento alla somministrazione, solo dal 01/06/2021 (si veda il comma 2 dell’art. 4 del DL n° 52/2021 che prevede esplicitamente che da tale data la ristorazione si possa effettuare al tavolo non solo esclusivamente all’aperto ma ANCHE AL CHIUSO).
 

Quanto sopra è stato elaborato tenendo presenti i principi del diritto e nel rispetto della ragionevolezza, ma è sicuramente cedevole a fronte di diverse interpretazioni della Presidenza dei Consiglio Ministri, dei Ministeri competenti o delle Regioni.


Allegati

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Allegato LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE DAL 26.04.2021.pdf 28.23 KB

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