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Polizia Locale

   POLIZIA LOCALE   
               



Attività
Come accedere agli atti
Come accedere ai procedimenti sanzionatori (verbali)
Coma pagare una multa
Come fare ricorso
Come accedere agli atti relativi ad incidenti stradali
Come comunicare la cessione di un fabbricato
Come comunicare l’assunzione, l’ospitalità o la cessione di immobili a stranieri
Come ottenere il rilascio del Contrassegno per disabili
Diffida amministrativa
Videosorveglianza



ATTIVITA’

Sede del Comando Polizia Locale:
Via San Mauro n. 30/b, 35036 Montegrotto Terme (Pd)
Telefono: 049.8928800
e-mail: polizialocale@montegrotto.org


L’attività di vigilanza e polizia svolta dal personale del Comando monitora i seguenti ambiti:

EDILIZIA

Compiti: si effettuano operazioni di vigilanza sull'attività edilizia e urbanistica sul territorio ed in particolare:

  • rilievo di opere abusive di qualunque entità
  • controllo dell'abitabilità ed uso dei locali
  • controllo inerente le normative impiantistiche
  • controllo sull'attuazione di atti emessi dal Sindaco in materia
  • verifica ripristini a seguito di violazioni del Regolamento Edilizio

AMBIENTE

Compiti: l’attività viene svolta nell'ambito di episodi di inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo. Questi sono alcuni dei campi di intervento:

  • verifica gas di scarico dei veicoli e degli impianti di ogni tipo
  • accertamento degli scarichi in acque pubbliche, private e in fognatura
  • accertamento del disturbo alla quiete pubblica da rumore
  • verifiche dei livelli di rumorosità dei veicoli
  • accertamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi e sulle discariche


COMMERCIO

Compiti: si eseguono operazioni di controllo riguardanti l'intero settore del commercio in sede fissa, su area pubblica e sui pubblici esercizi. Le principali sono:

  • controllo sistematico delle attività commerciali di qualunque tipo e dei pubblici esercizi
  • controllo sull'attuazione di atti emessi dal Sindaco in materia
  • verifiche preliminari al rilascio di autorizzazioni amministrative per conto degli uffici competenti


LICENZE ED AUTORIZZAZIONI – POLIZIA AMMINISTRATIVA

Compiti: si effettuano tutti i controlli che riguardano:

  • le attività turistico ricettive
  • le guide turistiche
  • le vetture pubbliche - le autorimesse e noleggio veicoli
  • i cantieri (grandi opere) e le occupazioni suolo pubblico
  • la pubblicità e le pubbliche affissioni
  • la legge elettorale
  • le agenzie di affari e di servizi
  • i mestieri girovaghi
  • gli spettacoli e trattenimenti pubblici
  • gli ascensori
  • i passi carrai
  • le cessioni di immobili


POLIZIA GIUDIZIARIA

Compiti: si controllano ed archiviano tutte le notizie di reato ed ogni altra pratica di natura penale, in particolare:

  • controllo, trasmissione ed archiviazione di tutti gli Atti penali del Comando
  • contatti con la Procura della Repubblica e le altre forze di Polizia
  • ricezione di pratiche per notifiche, ricerche o richiesta di indagini da Procure, Polizie, Comuni, Direzioni ed Enti nazionali
  • notifiche penali


ACCERTAMENTI ANAGRAFICI

Compiti: in attività prevalentemente esterna, si effettuano informative per pratiche anagrafiche, in particolare relative a:

  • accertamenti su residenza
  • sedi di imprese
  • informative di altro tipo o richieste da altri enti: Tribunali - INPS - Ministeri - altri Comuni  



COME ACCEDERE AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire in particolare la trasparenza di quest’ultima. L’accesso può essere informale o formale secondo le seguenti modalità:

Accesso Informale

In caso il documento richiesto sia immediatamente disponibile e risulti privo di controinteressati, l’accesso può essere anche esercitato tramite richiesta verbale al Comando di Polizia Locale. Il richiedente deve:

  • Fornire gli elementi che consentono l’individuazione del documento;
  • Comprovare l’interesse legittimo all’accesso;
  • Dimostrare la propria identità;
  • In caso di rappresentanza del diretto interessato, dimostrarne i propri poteri.

Ricorrendo tutti i presupposti, i documenti richiesti potranno essere presi in visione all’istante o potrà esserne richiesta copia.

Accesso formale

Quando sussistono dubbi sul diritto dell’interessato all’accesso all’atto. Oppure quando gli elementi forniti per la sua individuazione non sono completi, o quando deve essere valutata l’eventuale esistenza di controinteressati, oppure quando l’atto non è immediatamente disponibile, non essendo possibile l’accesso informale si procede a richiederne l’accesso all’atto in maniera “formale”. La richiesta di accesso formale deve:

  • Contenere gli estremi del documento o gli elementi che ne consentono l’individuazione;
  • Comprovare l’interesse legittimo all’accesso;
  • Dimostrare l’identità del richiedente;
  • Ove occorra, dimostrare i propri poteri di rappresentanza del diretto interessato.

Le richieste possono essere redatte compilando l’apposito modulo richiesta accesso agli atti; poiché le richieste pervenute sono soggette all’accertamento della sussistenza del diritto del richiedente, dovranno essere corredate di copia di un documento d’identità dell’interessato ed eventualmente suo delegato. Potranno essere presentate scegliendo una delle seguenti modalità:

  1. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Montegrotto Terme, in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
  2. via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.montegrotto.org

In caso di accesso formale, gli atti verranno forniti o resi disponibili entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

Il rilascio di copie di documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca. Il rilascio di copie autentiche avviene con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e con la corresponsione dei diritti di segreteria. Le tariffe e il costo di ricerca sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale e adeguate periodicamente dalla Giunta comunale. Quando l'invio di copia dei documenti avviene per posta sono a carico del richiedente anche le spese di spedizione.

L'esercizio del diritto di visione di documenti amministrativi è gratuito per gli atti in corso di pubblicazione all’albo pretorio e per quelli che non comportano una ricerca onerosa e impegnativa e superiore ad un’ora.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il Regolamento accesso agli atti.

Riferimenti normativi:




COME ACCEDERE AI PROCEDIMENTI SANZIONATORI (VERBALI)

Per visionare i verbali originali, l’avente diritto od il suo delegato possono accedere immediatamente al servizio. Se l’atto non è disponibile, dev’essere formulata formale richiesta scritta mediante compilazione dell’apposito modulo richiesta accesso agli atti; l’atto sarà messo a disposizione dell’avente diritto entro 30 giorni dalla ricezione. Qualora non sia possibile rispettare il termine suddetto, sarà cura dell’ufficio avvisare gli interessati tramite comunicazione telefonica o e-mail.

Per il rilascio di copie semplici o copie conformi di verbali, l’avente diritto od un suo delegato devono formulare richiesta formale scritta mediante compilazione dell’apposito modulo richiesta accesso agli atti e di norma la consegna della copia avviene immediatamente. Se l’atto non è disponibile, è formulata richiesta scritta e lo stesso è messo a disposizione dell’avente diritto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora non sia possibile rispettare il termine suddetto, sarà cura dell’ufficio avvisare gli interessati tramite comunicazione telefonica o e-mail.
Per l’esibizione e rilascio di copie semplici o copie conformi delle prove dell’avvenuta notifica dei verbali (ricevute di ritorno ecc…) si accede al servizio tramite richiesta formale scritta dell’avente diritto o di un suo delegato mediante compilazione del modulo richiesta accesso agli atti. Il documento è messo a disposizione dell’avente diritto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora non sia possibile rispettare il termine suddetto, sarà cura dell’ufficio avvisare gli interessati tramite comunicazione telefonica o e-mail.

Le richieste possono essere redatte compilando l’apposito modulo richiesta accesso agli atti; poiché le richieste pervenute sono soggette all’accertamento della sussistenza del diritto del richiedente, dovranno essere corredate di copia di un documento d’identità dell’interessato ed eventualmente suo delegato. Potranno essere presentate scegliendo una delle seguenti modalità:

  1. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Montegrotto Terme, in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
  2. via posta raccomandata con ricevuta di ritorno, da indirizzarsi al seguente recapito: Comando Polizia Locale, Via San Mauro n. 30/b, 35036 Montegrotto Terme (Pd);
  3. via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.montegrotto.org

Il rilascio di copie di documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca. Il rilascio di copie autentiche avviene con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e con la corresponsione dei diritti di segreteria. Le tariffe e il costo di ricerca sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale e adeguate periodicamente dalla Giunta comunale. Quando l'invio di copia dei documenti avviene per posta sono a carico del richiedente anche le spese di spedizione.

L'esercizio del diritto di visione di documenti amministrativi è gratuito per gli atti in corso di pubblicazione all’albo pretorio e per quelli che non comportano una ricerca onerosa e impegnativa e superiore ad un’ora.

Per maggiori delucidazioni, è anche possibile consultare il Regolamento accesso agli atti.

Riferimenti normativi:




COME PAGARE UNA MULTA

Sanzioni del Codice della Strada

Il pagamento delle sanzioni relative al Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale di Montegrotto Terme può essere effettuato a favore del Comune di Montegrotto Terme - Ufficio Contravvenzioni secondo le seguenti modalità:

  1. a mezzo c/c postale n. 14177356
  2. a mezzo bonifico all'IBAN: IT43 F 07601 12100 000014177356
  3. per bonifici dall'estero all'IBAN: BIC-SWIFT BPPIITRRXXX CIN F ABI 07601 CAB 12100 N. CONTO 0000141773565

Per il corretto pagamento della sanzione, è necessario che l’utente indichi tassativamente i seguenti dati:

  1. numero del bollettario e numero della bolletta (prestampati in alto a destra) del “Preavviso di accertamento infrazione al Codice della Strada” oppure dell’”Accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale – Verbale di contestazione”:
  2. data del Preavviso o del Verbale (giorno/mese/anno);
  3. targa veicolo;
  4. nominativo del conducente e del proprietario.

I dati sopra riportati sono fondamentali per consentire che il pagamento effettuato vada a buon fine; infatti, è necessario che il pagamento posto in essere venga riconosciuto e ricollegato al Preavviso o Verbale mediante gli estremi indicati.
Il pagamento dei Preavvisi deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l’Atto è stato elevato e decorrono dal giorno successivo alla data dell’infrazione. Qualora il pagamento dei Preavvisi venga effettuato decorso il termine dei 10 (dieci) giorni, e se già in atto la notifica del rapporto, verrà richiesta l’integrazione delle spese di procedimento e notifica previste per legge.
Il pagamento dei Verbali deve essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni, non due mesi, dal momento in cui è stato contestato o notificato (per la decorrenza dei termini s’invita a prestare la massima attenzione ai disposti di legge, poiché è assai frequente l’errore nel conteggio dei giorni con conseguente notevole incremento dell’importo della sanzione). Se il verbale è stato contestato su strada, i 60 giorni decorrono dal giorno successivo alla data dell’infrazione; se il verbale è stato spedito per posta, i 60 giorni decorrono dal giorno successivo alla data in cui il verbale si considera “notificato”.
Decorsi tali termini, la sanzione verrà aumentata fino alla metà del massimo edittale (impropriamente si potrebbe dire che raddoppia anche se tecnicamente non è proprio così) con spese aggiuntive di notifica e procedimento.
Pertanto, il pagamento di un importo inferiore non solo non estinguerà l’obbligazione, bensì comporterà l’esecuzione forzata per la somma residua (più spese di notifica e procedimento).
Si consiglia vivamente di conservare la ricevuta dell’avvenuto pagamento per essere eventualmente prodotta in caso di contestazioni.
Per le infrazioni comportanti decurtazione punti sulla patente dell’autore della violazione ai sensi dell’art. 126 bis Codice della Strada, nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero l’obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del CdS, deve fornire, all’organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente che ha commesso l’infrazione mediante compilazione dell’apposito modulo.
A carico del proprietario che non ottemperi a fornire i dati predetti si applica, oltre alla sanzione per l’infrazione in questione, anche l’ulteriore sanzione prevista dallo stesso art. 126 bis del Codice della Strada.
Il 20 agosto 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n.194 – S.O n.63 è stata pubblicata la Legge 9 agosto 2013, n. 98 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. La conseguenza per gli automobilisti incappati in una contravvenzione è che a partire dal giorno 21.08.2013 possono ottenere uno sconto del 30 per cento sulla sanzione minima prevista se pagano la multa entro cinque giorni. Lo sconto non potrà essere applicato nel caso in cui la violazione al codice della strada sia molto grave e preveda un provvedimento accessorio come la sospensione della patente o la confisca del veicolo. I cinque giorni di tempo decorrono dal momento della verbalizzazione (quindi se l’automobilista viene fermato e multato dalle forze dell’ordine) oppure da quello della notifica, quindi dall’arrivo della contravvenzione al domicilio dell’automobilista proprietario del veicolo sanzionato. Nel caso in cui ci si ritrovi il preavviso sul parabrezza e si voglia usufruire dello sconto del 30 per cento oltrechè risparmiare le spese di notifica, si dovrà procedere al pagamento della somma scontata indicata entro cinque giorni dalla data di accertamento indicata sul preavviso. Nulla vieta, tuttavia, di pagare la contravvenzione entro i successivi dieci giorni dall’apposizione del preavviso, senza usufruire dello sconto sopraccitato e senza le spese di notifica. Trascorso il termine di dieci giorni appena indicato, sarà dato corso alla notificazione del verbale all’intestatario del veicolo. Lo sconto del 30 per cento sarà comunque applicabile anche dopo i dieci giorni (e fino a cinque giorni dopo il recapito della notifica) ma sarà riferito solo all’importo della contravvenzione, mentre le spese di notifica si dovranno pagare per intero.

Tutte le altre sanzioni

Per quel che riguarda il pagamento di tutte le altre sanzioni che esulano dal Codice della Strada, restano confermate le seguenti modalità di versamento a favore del Comune di Montegrotto Terme - Ufficio Contravvenzioni, da eseguirsi nel rispetto dei termini di tempo e prescrizioni di volta in volta indicati a verbale:

  1. a mezzo c/c postale n. 14177356
  2. a mezzo bonifico all'IBAN: IT43 F 07601 12100 000014177356
  3. per bonifici dall'estero all'IBAN: BIC-SWIFT BPPIITRRXXX CIN F ABI 07601 CAB 12100 N. CONTO 0000141773565
Per il corretto pagamento della sanzione, si raccomanda di specificare i seguenti dati nella causale di versamento:
  • numero e data del verbale
  • nominativo del trasgressore

In alternativa al pagamento sopra citato, il trasgressore ha facoltà di proporre opposizione scritta all’Autorità preposta indicata a verbale, nel rispetto dei termini e modalità specificate. Se non ci si avvale nè del pagamento, nè del ricorso, l'ufficio di Polizia Locale avvierà la procedura per la riscossione a mezzo ingiunzione.




COME FARE RICORSO

  1. Ricorso al PREFETTO avverso un verbale di infrazione al Codice della Strada

Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni (non due mesi) dalla data della contestazione o notificazione. Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure personalmente presso l’ufficio Comando sito in Via San Mauro n. 30/b od inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno al Comando Polizia Locale – Via San Mauro n. 30/b – 35036 Montegrotto Terme (PD). Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da un soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell’illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo). In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, pertanto i ricorsi, anche se impropriamente indirizzati, come ad esempio al Sindaco, al Comandante della Polizia Locale, ai “vigili urbani” o simili, sono comunque gestiti, lasciando al Prefetto il giudizio sulla loro ammissibilità. Il Prefetto, acquisita la documentazione originale prodotta dal Comando e le deduzioni tecniche utili ai fini della decisione del ricorso, emette ordinanza di accoglimento o di rigetto a seconda se accetta o meno la tesi difensiva del ricorrente. Il Prefetto deve emettere il provvedimento decisivo entro 210 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Decorso tale termine senza che sia stata adottata l’ordinanza da parte del Prefetto, il ricorso si ritiene accolto (silenzio-assenso). Si ricorda che a norma dell’art. 204 del Codice della Strada  il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta al ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento del Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordinanza ingiunzione. Per ulteriori approfondimenti e modello fax-simile di ricorso al Prefetto, vedi al seguente link http://www.prefettura.it/padova/contenuti/45363.htm

Riferimenti normativi:

  1. Ricorso al GIUDICE DI PACE avverso un verbale di infrazione al Codice della Strada

Il ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di accertamento è alternativo al ricorso al Prefetto. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale impugnato entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione. Deve essere depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Padova, sita in Via C.Rezzonico n. 31, direttamente dal ricorrente o da un suo procuratore legale, oppure spedito entro lo stesso termine con plico raccomandato. Il Giudice di Pace istruirà una causa citando in udienza il ricorrente ed il rappresentante del Comando della Polizia Locale di Montegrotto Terme. Se a conclusione del processo il Giudice ritiene colpevole della violazione il ricorrente, lo condannerà al pagamento della sanzione determinandone la misura entro il minimo ed il massimo edittale previsto per quella infrazione. La sentenza del Giudice di Pace è appellabile al Tribunale del luogo della commessa violazione in composizione monocratica e successivamente ricorribile per cassazione. Si rammenta che la presentazione del ricorso non si esaurisce in una richiesta alla quale il Giudice risponde, ma instaura un procedimento giudiziario vero e proprio soggetto al pagamento di un contributo e di un eventuale diritto proporzionale al valore del ricorso, e verrà trattato ad un’udienza che il Giudice fisserà. Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio del Giudice di Pace di Padova sito in Via C.Rezzonico n. 31 – Tel. 049.8236611-628, Fax 049.8236658.

Riferimenti normativi:

  1. Patente a Punti in caso di ricorso

Sia in caso di ricorso al Prefetto che al Giudice di Pace, nei 60 giorni dalla notifica del verbale previsti dal Codice della Strada è obbligatorio comunicare:

Infatti, l’art. 126 bis del C.d.S. impone al proprietario di un veicolo l’obbligo di comunicare entro 60 giorni dalla data della richiesta effettuata dall’organo da cui dipende l’agente che accertò la violazione, i dati relativi alla persona che conduceva il veicolo nel momento in cui fu elevata la contravvenzione. Tale obbligo non comporta l’ammissione dell’addebito dell’illecito, bensì ha lo scopo di accertare l’identità del responsabile e, qualora non venga adempiuto, comporta la sussistenza di un illecito omissivo. Di conseguenza, indipendentemente dalla sussistenza dell’illecito sottostante (che può diversamente essere accertato, anche per effetto di ricorso amministrativo o giudiziario), l’elemento costitutivo della fattispecie prevista dall’art. 126 bis C.d.S. consiste nell’omissione della predetta comunicazione, sia che ciò avvenga a titolo di dolo, che di colpa. Il termine assegnato al proprietario del veicolo non è collegato alla definizione di un eventuale procedimento di opposizione al verbale di accertamento, ma decorre, come ben specificato dalla norma, dalla data della comunicazione della richiesta da parte dell’organo di polizia. La proposizione di eventuale ricorso in opposizione al verbale di accertamento non sospende il decorso del termine per effettuare la comunicazione summenzionata, né è collegato all’eventuale annullamento del verbale, prescindendo totalmente dallo stesso. In sintesi, la proposizione dl ricorso avverso la sanzione principale non sospende la decorrenza dei termini per ottemperare all’obbligo di comunicazione dei dati. Se non ha provveduto prima, il trasgressore deve effettuare la comunicazione in caso di rigetto del ricorso. Il modulo di comunicazioni dati del conducente dovrà essere completato con i dati richiesti in ogni sua parte, seguendone attentamente le istruzioni indicate per la compilazione. Dovrà essere consegnato a mano o con lettera raccomandata al Comando Polizia Locale sito in Via San Mauro n. 30/b – 35036 Montegrotto Terme (PD).

Riferimenti normativi:

  1. Ricorso al GIUDICE DI PACE avverso un’ordinanza ingiunzione

Ai sensi dell’art. 205 del Codice della Strada (per le violazioni a questo) e dell’art. 22 della Legge n. 689/81, è ammessa opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione avanti il Giudice di Pace di Padova, sito in Via C.Rezzonico n. 31 – 35131 Padova, entro 30 giorni dalla data di notificazione. Solo per determinate materie (art. 22/bis L. 689/81), l’opposizione deve essere presentata al Tribunale di Padova (è indicato sull’ordinanza ingiunzione). L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. La sentenza del Giudice di Pace o del tribunale sono appellabili rispettivamente al Tribunale in composizione monocratica ed alla Corte d’Appello di Venezia; è successivamente ammesso ricorso in Cassazione. Il ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione non sospende l’esecuzione del provvedimento (e quindi il pagamento), salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente. Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio del Giudice di Pace di Padova sito in Via C.Rezzonico n. 31 – Tel. 049.8236611/628, Fax 049.8236658.

Riferimenti normativi:

  1. Ricorso avverso verbale d’INFRAZIONE A LEGGI E REGOLAMENTI

I ricorsi avverso verbali di leggi e regolamenti devono essere proposti entro 30 giorni all’Autorità indicata di volta in volta sul verbale. Le modalità di presentazione sono indicate in dettaglio sul verbale stesso.

  1. Cosa allegare ad un ricorso

I ricorsi presentati devono contenere ogni indicazione utile a determinare nell’Autorità a cui si chiede il giudizio il convincimento dell’esistenza delle ragioni per le quali si chiede l’annullamento del verbale. E’ opportuno, ma non obbligatorio, che al ricorso venga allegato il verbale di cui si chiede l’esame (meglio se in originale). Tutti gli allegati sono facoltativi ed inseriti dal ricorrente allo scopo di far valere e/o dimostrare le proprie ragioni. Gli eventuali allegati dovranno comunque essere segnalati nel ricorso con apposito elenco. Il ricorrente può altresì chiedere di essere sentito personalmente (questo in caso di ricorso al Prefetto, per il Giudice di Pace è previsto il dibattimento).




COME ACCEDERE AGLI ATTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI

Incidenti solo danni

Se gli accertamenti sono completi e l'atto è disponibile, l'accesso è consentito immediatamente; se l'atto non è disponibile, è messo a disposizione entro 30 giorni dalla richiesta previa comunicazione telefonica o e-mail. In ogni caso, si deve presentare richiesta scritta mediante compilazione dell’apposito modulo richiesta copia rapporto incidente stradale senza feriti.

Incidenti con lesioni alle persone

Se le parti non hanno presentato querela l'atto è disponibile a partire dal 90° giorno dalla data dell'evento.
E' sempre necessario il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria per esercitare il diritto di accesso ai verbali di incidente stradale nei seguenti casi:

  • incidente con esito mortale;
  • incidente con lesioni alle persone, qualora una delle parti abbia presentato querela;
  • incidente nel quale siano stati ravvisati reati diversi dalle lesioni personali.

Le richieste di accesso devono essere formulate mediante utilizzo del modulo richiesta copia rapporto incidente stradale con feriti o mortale  al quale, scaduto il termine per proporre querela, la persona offesa (o legittimata a norma degli artt. 120 e 121 C.P.) dovrà allegare attestazione di non aver proposto querela o di averne effettuato la remissione ed inoltre di non essere a conoscenza di querela a proprio carico in relazione al sinistro di cui alla richiesta.

Poiché entrambe le richieste, una volta pervenute all’Ufficio di Polizia Locale, sono soggette all’accertamento della sussistenza del diritto del richiedente, dovranno essere corredate di copia di un documento d’identità dell’interessato ed eventualmente suo delegato.

La richiesta di rilascio del rapporto del sinistro stradale con feriti dovrà essere formulata solo dopo che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dall'evento, scegliendo una delle seguenti modalità:

  1. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Montegrotto Terme, in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
  2. posta raccomandata con ricevuta di ritorno, da indirizzarsi al seguente recapito: Comando Polizia Locale, Via San Mauro n. 30/b, 35036 Montegrotto Terme (Pd);
  3. via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.montegrotto.org

I giorni iniziano a decorrere dal ricevimento della richiesta ma gli atti saranno rilasciati solo previo pagamento dell’importo dovuto pari ad euro 30,00 (trenta/00) eseguito mediante sistema PagoPA seguendo le seguenti istruzioni:

- entrare sul sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme https://www.montegrotto.org
- entrare nella Sezione PAGOPA e selezionare la Sezione PAGAMENTO SPONTANEO
- selezionare “Accesso agli atti e Doc., altri diritti”
- compilare CONFIGURAZIONE PAGAMENTO PER TIPO DOVUTO: Accesso agli atti e doc., altri diritti indicando in particolare nella causale il numero, data e luogo del sinistro richiesto e nell’importo dovuto euro 30,00 (trenta/00)
- premere AVANTI generando così bollettino PAGOPA per effettuare il versamento di euro 30,00 (trenta/00).


Riferimenti normativi:




COME COMUNICARE LA CESSIONE DI UN FABBRICATO

L'art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito in legge 18.05.1978 n. 191, è uno strumento per l'individuazione dei "covi" di terroristi o della criminalità.
La norma dispone che "chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che deve essere richiesto all'interessato".
Un covo può essere organizzato in qualunque immobile, quindi deve essere denunciata la cessione di fabbricati di qualsiasi tipo e condizione ed a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

Soggetti esonerati dalla denuncia

Il D.L. 20.06.2012 n. 79, all'art. 2, ha stabilito che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 12 del D.L. 18.05.1978 n. 59.
Inoltre, l'art. 5 c. 1 lett. d) del D.L. 13.05.2011 n. 70, ha precisato che la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Dovendo la comunicazione avvenire entro 48 ore dalla consegna, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

Immobili soggetti a denuncia

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza solo due tipologie di immobili:

  1. immobile ceduto in comodato con contratto verbale. L'Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che il contratto verbale di comodato non è soggetto a registrazione in termine fisso.
  2. immobile ceduto a qualsiasi tipo a cittadino straniero (art. 7 del T.U. Immigrazione 289/1998)

La denuncia è necessaria quando il fabbricato (anche una sola stanza) esce dalla sfera di vigilanza del cedente, in modo da poter essere eventualmente adibito a "covo" a sua insaputa.
Se invece il locale in cui è alloggiata la persona ospitata rimane sempre nell'ambito di controllo dell'ospitante, la denuncia non è richiesta.

Obblighi del cessionario

Per poter ricevere un immobile in proprietà o godimento esclusivo, il cessionario deve essere in grado di esibire al cedente un documento d'identità per la compilazione del modulo.
La legge stabilisce che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente mediante l'esame del documento: non sono ammesse altre modalità, nemmeno l'eventuale conoscenza personale.

Termine per la comunicazione

Le comunicazioni devono essere tempestive, quindi avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali; si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile e non del momento dell'accordo o della firma del contratto.

Modalità della comunicazione

La “Comunicazione di Cessione di Fabbricato”, unitamente all’esibizione dei documenti “in originale” sia del cedente che del cessionario, deve essere presentata a mano, in duplice copia, al Comando Polizia Locale del Comune di Montegrotto Terme ubicato in Via San Mauro n. 30/b, dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Per coloro che fossero impossibilitati a recarsi personalmente e con i documenti “in originale” presso gli uffici del Comando Polizia Locale, la comunicazione dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R od all'indirizzo Pec protocollo@pec.montegrotto.org; non si accettano comunicazioni pervenute via telefax o e-mail.


Sanzioni

L'inosservanza della comunicazione di cessione di fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza, così come l'incompletezza dei dati forniti nonchè la loro parziale o totale omissione, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 1.549. Il trasgressore, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento di violazione, può effettuare il pagamento in misura ridotta di euro 206 (cui si sommeranno le spese di notifica) a favore del Comune di Montegrotto Terme - Ufficio Contravvenzioni secondo le seguenti modalità:

  1. a mezzo c/c postale n. 14177356
  2. a mezzo bonifico all'IBAN: IT43 F 07601 12100 000014177356
  3. per bonifici dall'estero all'IBAN: BIC-SWIFT BPPIITRRXXX CIN F ABI 07601 CAB 12100 N. CONTO 000014177356
  4. direttamente presso gli uffici del Comando verbalizzante nei giorni di martedì - giovedì - sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, solo giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Per il corretto pagamento della sanzione, si raccomanda di specificare i seguenti dati nella causale di versamento:

  • numero e data del verbale
  • nominativo del trasgressore

In alternativa al pagamento sopra citato, il trasgressore ha facoltà di proporre opposizione scritta indirizzata al Sindaco del Comune di Montegrotto Terme entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale.
Se non ci si avvale nè del pagamento, nè del ricorso, l'ufficio di Polizia Locale invierà il rapporto al Sindaco che infliggerà la sanzione.

Nota

La comunicazione di alloggio allo straniero, di cui all'art. 7 del T.U. 286/1998 e la dichiarazione di cessione di immobile prevista dall'art. 12 del D.L. 59/1978 hanno diverso contenuto e funzione. In caso di affitto o cessione di immobili a stranieri è tuttavia sufficiente una sola comunicazione, purchè comprenda ogni elemento che le due norme prescrivono (vedi Cass.Pen.Sez. I, 08.10.1986).

Riferimenti normativi:




COME COMUNICARE L’ASSUNZIONE, L’OSPITALITA’ O LA CESSIONE DI IMMOBILI A STRANIERI

L'art. 7 del T.U. 286/98 prevede che "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza".
La legge considera "straniero" la persona non residente in alcuno degli stati appartenenti all'Unione Europea o l'apolide (colui che non è riconosciuto cittadino da nessuno stato).
Colui che disponendo di un diritto reale su di un immobile decida di prestare alloggio od ospitalità anche impiegando alle proprie dipendenze un cittadino straniero od apolide, anche per periodi inferiori al mese, deve darne comunicazione all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza - Sindaco- del comune di Montegrotto Terme, entro 48 ore dalla messa a disposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 (Testo Unico sull'Immigrazione).
La comunicazione è dovuta da chiunque, cittadino italiano o straniero, nei seguenti casi:

  • se dà alloggio od ospita a qualsiasi titolo uno straniero o apolide, anche se parente od affine;
  • se gli cede la proprietà od il godimento di beni immobili, rustici od urbani.

Termine per la comunicazione

La comunicazione va presentata entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza - Sindaco - del comune di Montegrotto Terme, utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte e corredato di copia fotostatica dei documenti d'identità richiesti.

Modalità della comunicazione

La “Comunicazione di Ospitalità/Cessione di Immobile a Cittadino Straniero od Apolide”, unitamente all’esibizione dei documenti “in originale” di entrambi (ospitante ed ospitato), deve essere presentata a mano, in duplice copia, al Comando Polizia Locale del Comune di Montegrotto Terme ubicato in Via San Mauro n. 30/b, dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Per coloro che fossero impossibilitati a recarsi personalmente e con i documenti “in originale” presso gli uffici del Comando Polizia Locale, la comunicazione dovrà essere inviata a mezzo Raccomandata A/R od all'indirizzo Pec protocollo@pec.montegrotto.org; non si accettano comunicazioni pervenute via telefax o e-mail.


Sanzioni

L'omessa o tardiva comunicazione è punita dall'art. 7, comma 2 bis del T.U. 286/98 con una sanzione pecuniaria da euro 160,00 ad euro 1.100,00. Il trasgressore, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento di violazione, può effettuare il pagamento in misura ridotta di euro 320,00 (cui si sommeranno le spese di notifica) a favore del Comune di Montegrotto Terme - Ufficio Contravvenzioni secondo le seguenti modalità:

  1. a mezzo c/c postale n. 14177356
  2. a mezzo bonifico all'IBAN: IT43 F 07601 12100 000014177356
  3. per bonifici dall'estero all'IBAN: BIC-SWIFT BPPIITRRXXX CIN F ABI 07601 CAB 12100 N. CONTO 000014177356
  4. direttamente presso gli uffici del Comando verbalizzante nei giorni di martedì - giovedì - sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, solo giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Per il corretto pagamento della sanzione, si raccomanda di specificare i seguenti dati nella causale di versamento:

  • numero e data del verbale
  • nominativo del trasgressore

In alternativa al pagamento sopra citato, il trasgressore ha facoltà di proporre opposizione scritta indirizzata al Sindaco del Comune di Montegrotto Terme entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale.
Se non ci si avvale nè del pagamento, nè del ricorso, l'ufficio di Polizia Locale invierà il rapporto al Sindaco che infliggerà la sanzione.

Nota

La comunicazione di alloggio allo straniero, di cui all'art. 7 del T.U. 286/1998 e la dichiarazione di cessione di immobile prevista dall'art. 12 del D.L. 59/1978 hanno diverso contenuto e funzione. In caso di affitto o cessione di immobili a stranieri è tuttavia sufficiente una sola comunicazione, purchè comprenda ogni elemento che le due norme prescrivono (vedi Cass.Pen.Sez. I, 08.10.1986).

Riferimenti normativi:




COME OTTENERE IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

Il Codice della Strada prescrive che per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture per consentire ed agevolare la mobilità. Per accedere a tali strutture occorre essere muniti di una particolare autorizzazione rilasciata dal Sindaco del comune di residenza, resa nota al pubblico mediante l’apposito “contrassegno di parcheggio per disabili”, disciplinato dall’articolo 381 del regolamento di esecuzione ed attuazione come modificato dal D.P.R. n. 151 del 30.07.2012 che, entrato in vigore il 15.09.2012, ha introdotto anche in Italia il nuovo contrassegno per disabili “europeo” .

 

Contrassegno Europeo Disabili fronte Contrassegno Europeo Disabili retro
 
 

Di colore azzurro e plastificato, prevede l’inserimento della foto, la firma del titolare dell’autorizzazione ed è valido in tutti i paesi europei che hanno recepito la raccomandazione del Consiglio Europeo 98/376/CE. Gli attuali contrassegni già rilasciati (di color arancione) resteranno comunque in vigore sino al 15.09.2015; saranno sostituiti in sede di rinnovo e comunque, entro tale data, mediante sostituzione d’ufficio. Dopo il 15.09.2015, i vecchi contrassegni di color arancione non avranno più alcuna validità.
Il contrassegno per disabili deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in maniera ben visibile. E’ strettamente personale, non vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.
I veicoli al servizio di persone disabili, che portano esposto il contrassegno disabili, possono sostare nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza rispettare i limiti di tempo previsti. Gli stessi veicoli, se sostano nei posti delimitati da segnaletica orizzontale blu, sono tenuti al pagamento della tariffa vigente (Cassazione civile, sez. II, sentenza 05.10.2009 n° 21271).
In caso di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli a servizio dei disabili, è possibile richiedere l’intervento della Polizia Locale contattando il seguente recapito telefonico: 049.8928800.
Per le persone disabili in possesso del contrassegno, non residenti a Padova, ma che abbiano necessità di accedere alla Ztl (zona a traffico limitato) del centro storico della città transitando attraverso gli appositi varchi elettronici, possono prendere contatti con l’Ufficio Ztl preposto  per regolarizzare la propria posizione.

Cosa fare in caso di:

  • trasferimento della residenza del titolare in altro comune: il contrassegno per disabile dovrà essere restituito al Comando Polizia Locale di Montegrotto Terme (PD);
  • furto o smarrimento: il titolare o suo delegato dovrà presentare denuncia a qualsiasi ufficio di Polizia, richiedendo il rilascio di un duplicato al Comando Polizia Locale di Montegrotto Terme (PD);
  • decesso del titolare: gli eredi dovranno provvedere a restituire immediatamente il contrassegno del disabile al Comando Polizia Locale di Montegrotto Terme (PD).

Il contrassegno scaduto di validità è immediatamente ritirato dalla Polizia Locale; su richiesta dell’interessato, si procederà al rinnovo qualora ne permangano i requisiti di rilascio.

 Il nuovo contrassegno per disabili “europeo” viene rilasciato previo versamento della somma di € 2,00, con foto tessera e firma dell’intestatario; per averne diritto è necessario essere residente nel comune di Montegrotto Terme (Pd). La richiesta può essere fatta compilando l’apposito modulo contrassegno per disabili al quale dovrà essere allegata:

  • certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che la persona ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.);
  • documento d’identità in corso di validità;
  • n. 2 fototessera recenti;
  • n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 cadauna solo se trattasi di permesso temporaneo (di durata inferiore agli anni cinque)

Tutta la documentazione di richiesta dovrà essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del comune di Montegrotto Terme, in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Solo ed esclusivamente nella giornata di sabato, a fronte della chiusura dell'Ufficio Protocollo, la richiesta potrà essere consegnata al Comando Polizia Locale di Montegrotto Terme, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Il rilascio del nuovo contrassegno per disabili verrà effettuato dal Comando Polizia Locale, presso i cui uffici avverrà la consegna nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00; il giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Qualora il ritiro del contrassegno venga effettuato da persona diversa dall’intestatario, costui dovrà produrre delega firmata dal richiedente il contrassegno (invalido o tutore/curatore) con documento d’identità del delegato.
Per effettuare la visita medica necessaria al rilascio del contrassegno o comunque ottenere informazioni utili, è necessario consultare l'Azienda AULSS n. 6 Euganea.
Alle persone invalide a tempo determinato, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, in possesso quindi di un certificato temporaneo di invalidità, verrà rilasciato un contrassegno temporaneo la cui validità sarà coincidente con quella indicata sul certificato di invalidità temporanea. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate a seguito di certificazione medica rilasciata dagli Uffici sopra menzionati. La durata della validità può variare dai sei mesi ad un anno; se l’ufficio dell’ULSS non segnala alcun termine, il certificato si considera valido per cinque anni.
Il contrassegno disabili definitivo ha validità 5 anni; per procedere al rinnovo, è necessario riformularne richiesta compilando l’apposito modulo contrassegno per disabili al quale dovrà essere allegato un certificato rilasciato dal medico di base che dichiara la permanenza dell’invalidità e con n. 2 fototessera recenti.

Per il rinnovo del contrassegno è necessario produrre il certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. In entrambi i casi, all’atto del ritiro del nuovo contrassegno rinnovato, dovrà essere necessariamente restituito quello scaduto di validità.

Riferimenti normativi:




DIFFIDA AMMINISTRATIVA

Con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 4 settembre 2014 è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’istituto della diffida amministrativa come previsto dalla L.R. n. 10 del 11 marzo 2014.
In pratica con l’istituto della diffida amministrativa nel caso in cui venissero riscontrate delle irregolarità, accertate tramite verbale, non sarà più irrogata automaticamente una sanzione pecuniaria ma un invito a sanare la violazione.
La finalità è quella di instaurare un più proficuo e rinnovato rapporto di collaborazione tra Amministrazione, cittadini ed imprese nel rispetto delle leggi vigenti e tenendo conto di normative particolari quali la sicurezza alimentare e la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro.
La violazione, dovrà essere sanata entro il termine, comunque non superiore a dieci giorni, riportato nel verbale di accertamento e la diffida stessa non è rinnovabile ne prorogabile.
Inoltre non opera nel caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla-osta comunque denominato.
Un esercente diffidato non potrà usufruire, ulteriormente della stessa agevolazione nei cinque anni successivi.
Sono escluse violazioni connesse con l’esercizio di apparecchi e congegni di gioco e quelli correlati all’alcool ed alle sostanze stupefacenti per il loro forte impatto sociale.

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